STATUTO SOCIALE

Art.1 – è costituita , a norma dell’art. 16 c.c.,l’associazione non riconosciuta denominata “Associazione Housekeeper Italiana”,per brevità anche “A.I.H.”con sede in Roma, via C. serafini n°22,c.a.p. 00164

Art. 2 – L’associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa si propone di perseguire,promuovere e favorire le seguenti finalità:

a)   Attività di associazionismo,di scambio culturale e di integrazione e confronto tra gli scritti, nonché di assistenza professionale in favore degli stessi.

b)   Attività didattica aperta a tutti e particolarmente alle giovani donne,mediante l’organizzazione di corsi,scuole,seminari,stage.

c)   Organizzare e realizzare,anche per conto di terzi,manifestazioni e dimostrazioni, in ambito regionale o extra – regionale.

d)   Incentivare scambi culturali e gemellaggi con altre associazioni aventi similari scopi ed attitudini.

e)   Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori dell’house management.

f)     Collaborare con enti pubblici e privati,associazioni culturali,sportive, con consorzi,cooperative che perseguono scopi e finalità affini,ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi.

g)   Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa,ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali,il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria  la presenza.

ART.3 – Possono far parte dell’associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all’attività dell’associazione

Stessa. Sono soci coloro che sottoscrivono la tessere dell’associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. Per  la sottoscrizione ed il rinnovo della stessa, i soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato,annualmente,dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. I soci ,accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

ART.4 – I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative,determinate annualmente dal Consiglio Direttivo,dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni,lasciti,donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

ART.5 – L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

ART.6 – La qualifica di socio senza limiti di tempo da diritto a frequentare i locali dell’associazione, nonché di partecipare a tutte le attività sociali. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’associazione stessa aderisce.

ART.7 – Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito. inoltre si fa assoluto divieto di distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si stabilisce l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo,ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

ART.8 – I soci cessano di appartenere all’associazione esclusivamente:

a)   Per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dell’annualità

b)   Per morosità. Il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 gg. Dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall’associazione.

c)   Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al condotto al buon andamento del sodalizio,in ogni caso,il socio ha diritto al contraddittorio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall’assemblea generale dei soci. Il socio espulso non può più essere riproposto.

ART.9 – Gli organi sociali dell’associazione sono:

a)   L’assemblea generale dei soci ( ordinaria e straordinaria)

b)   Il presidente

c)   Il consiglio direttivo

ART.10 – L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua, da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l’eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

ART.11 – La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 marzo di ogni anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto finanziario ed economico consuntivo dell’anno precedente e del rendiconto preventivo dell’anno in corso.

La convocazione dell’assemblea, oltre che al Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. Dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART.12 – La convocazione dell’assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 gg. Prima della data di convocazione. Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non  più di 30 gg. Dalla prima convocazione, nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Le assemblee  straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

ART.13 – L’assemblea deliberata a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purchè non consigliere. L’assemblea all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti  un Presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario.

ART.14 – Spetta all’assemblea dei soci:

a)   Decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo

b)   Deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto del Consiglio Direttivo

c)    Eleggere il Consiglio Direttivo

d)   Discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo

ART.15 – Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti soci maggiorenni, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci. I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

ART.16 – Il Consiglio Direttivo all’elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in assemblea, senza possibilità di deleghe è composto da minimo 3  membri e nel proprio ambito nomina il Presidente, il segretario/tesoriere. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un ulteriore quinquennio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cosi eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

ART.17 – Spetta al Consiglio Direttivo:

a)   Deliberare sulle domande di ammissione dei soci

b)   Proporre all’assemblea l’esclusione dei soci per morosità e indegnità in conformità a quanto stabilito nel presente statuto riconoscendo comunque al socio la possibilità di un contraddittorio

c)    Assumere decisioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante lo svolgimento delle attività sociali ed adottare gli eventuali provvedimenti disciplinati verso questi qualora si dovessero rendere necessari

d)   Redigere il regolamento dell’associazione

e)   Redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea curare l’ordinaria amministrazione deliberare le quote associative annue

f)      Fissare la data delle assemblee ordinarie dei soci ( almeno una volta all’anno entro il 31 marzo)

g)   Convocare l’assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci

h)   Fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statuari stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l’esecuzione stessa

i)     Decidere sugli investimenti patrimoniali

j)     Conferire e revocare procedure

ART.18 – Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario anche in deroga all’art.38 del c.c.

ART.19 – Il Presidente dirige l’associazione. La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono ad esso conferite. In caso di assenza del presidente o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso presidente. Lo sostituisce il vice presidente

ART.20 – Il segretario/tesoriere cura l’esecuzione delle deliberazioni del presidente, del consiglio direttivo e dell’assemblea redige i verbali delle riunioni attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell’associazione ed esegue i vari mandati del consiglio direttivo. Cura inoltre la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti prepara il rendiconto preventivo la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

ART.21 – L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART.22 – La durata dell’associazione è illimitata. L’associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell’assemblea dei soci.

ART.23 – In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione per qualunque causa i beni della stessa verranno devoluti in altra associazione o ad un ente scelte dall’assemblea avente finalità analoghe a quelli dell’associazione stessa ovvero ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.24 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile